Condizioni generali di vendita e fornitura di Custom Chrome Europe GmbH

1. Campo d’applicazione
Le presenti Condizioni generali di vendita e fornitura (di seguito “CGV”) vengono applicate, salvo accordi divergenti stipulati per iscritto, a tutte le forniture presenti e future ed escludono le Condizioni generali di contratto del committente. La validità delle presenti condizioni è limitata ai contratti di vendita, fornitura e altre prestazioni (di seguito “forniture”) stipulati dall’azienda ai sensi dell’Art. 310 par. 1 del Codice Civile tedesco con un’impresa operante in qualità di cliente (di seguito “committente”). Le Condizioni di contratto del committente non sono da considerarsi vincolanti per l’azienda, neppure in assenza di esplicita opposizione da parte della stessa.

2. Offerta, ordinazione e documentazione
Le offerte dell’azienda non sono impegnative. Le ordinazioni e gli accordi verbali sono da considerarsi vincolanti soltanto nella misura in cui vengono confermati per iscritto, per telex o mediante apposito modulo, oppure soddisfatti mediante spedizione della merce e della fattura. L’azienda si riserva tutti i diritti di proprietà e i diritti d’autore su tutte le offerte e ulteriori documentazioni; esse non dovranno essere riprodotte né rese accessibili a terzi senza esplicito consenso dell’azienda e dovranno essere restituite al termine dell’esecuzione del contratto o in caso di fallimento delle negoziazioni contrattuali. Per quanto riguarda i contrassegni utilizzati nella documentazione e altri diritti di tutela di terzi, l’azienda non si assume alcuna responsabilità, conformemente alle disposizioni riportate al punto 9 delle presenti CGV.

3. Computo, prezzi
Valgono i prezzi d’offerta dell’azienda. Fatto salvo il caso in cui siano stati concordati prezzi particolari, i prezzi addebitati sono quelli del listino prezzi valido al momento della spedizione, da intendersi al netto dell’IVA prevista per legge e delle spese di imballaggio e di spedizione.

4. Entità della fornitura, modalità di fornitura, spedizione e passaggio del rischio
La fornitura avviene in conformità alla descrizione della merce fornita dall’azienda o alle specifiche concordate. Eventuali proprietà delle merci attese dal committente sulla base di dichiarazioni pubbliche fornite dall’azienda o dai relativi dipendenti, in particolare per scopi pubblicitari o descrittivi di un prodotto, nonché sulla base di un uso commerciale sono da considerarsi concordate unicamente nella misura in cui vengono riportate in un’offerta o in una conferma d’ordine. Eventuali garanzie saranno ritenute vincolanti soltanto se espressamente indicate come tali in un’offerta o una conferma d’ordine, la quale dovrà inoltre includere in dettaglio gli obblighi derivanti dalla garanzia in questione. Gli obblighi contrattuali sono subordinati ad una fornitura corretta e puntuale da parte dei subfornitoriI termini di consegna non sono da ritenersi vincolanti, fatto salvo il caso in cui vengano espressamente indicati come tali per iscritto. I termini di consegna concordati si riferiscono all’arrivo della merce. L’azienda si riserva il diritto di consegne parziali. In tal caso, le fatture trasmesse devono essere saldate indipendentemente dal completamento della consegna. La scelta delle modalità e dei mezzi di spedizione spetta all’azienda. Per quanto possibile, l’azienda si impegna a tenere conto delle richieste del committente, il quale dovrà farsi carico degli eventuali costi aggiuntivi derivanti da tali richieste. In caso di superamento del termine di consegna per ragioni imputabili all’azienda, e trascorso senza esiti un periodo di proroga adeguato concesso per iscritto dal committente, questi ha diritto a rescindere il contratto. L’azienda garantisce inoltre un risarcimento danni per ritardo nella consegna secondo le disposizioni di cui al punto 9 delle presenti CGV. Tali diritti decadono qualora il committente accetti e ritiri la merce consegnata in ritardo. Il passaggio del rischio al committente ha luogo al più tardi con la spedizione della merce, ovvero con la consegna della stessa alla persona incaricata del trasporto. Tale clausola si applica anche alle consegne parziali e nel caso in cui sia l’azienda stessa, in via eccezionale, ad occuparsi della consegna. Se la spedizione della merce subisce un ritardo imputabile al committente, il rischio passa al committente a partire dal momento in cui gli viene comunicato che la merce è pronta per essere spedita.
Su richiesta, a nome e a carico del committente, l’azienda può stipulare un’assicurazione contro i danni derivanti dal trasporto.

5. Forza maggiore
Guasti imprevisti, superamenti dei termini di consegna o temporanee assenze dei subfornitori (inclusi i fornitori interni del Gruppo), carenze di materie prime o di energia, interruzioni del traffico stradale nonché scioperi, serrate, disposizioni delle autorità e altre cause di forza maggiore dispensano la parte coinvolta dall’obbligo di fornitura o di presa in consegna per tutta la durata dell’impedimento e in misura proporzionale al suo effetto, a patto che tale impedimento non sia imputabile alla parte in questione. Qualora la fornitura o presa in consegna venga ritardata di oltre 1 mese per cause di forza maggiore, ognuna delle parti ha diritto, fatto salvo i restanti diritti, a rescindere il contratto per la parte di ordinazione pregiudicata dall’impedimento.

6. Condizioni di pagamento
Se non diversamente concordato, le nostre fatture hanno scadenza immediata e vanno saldate alla data della fattura senza alcuna deduzione. L’azienda non riconosce riduzioni per spese bancarie, postali, ecc.. I pagamenti tramite cambiali sono accettati unicamente previo espresso accordo. Sconto di cambiali e spese bancarie sono a carico del committente. In caso di pagamento a mezzo assegno, il committente risponde di un eventuale smarrimento dello stesso nel corso della spedizione. In caso di pagamento con carta di credito, si accettano carte VISA e MASTERCARD. Per gli addebiti diretti, sulla base dei mandati SEPA trasmessi (mandato per addebito diretto di base/mandato per addebito diretto per le aziende), il termine per la pre-notifica (pre-notification) viene ridotto a 2 giorni lavorativi.

7. Ritardi nei pagamenti, compensazioni
In caso di un ritardo nel pagamento o di dubbi fondati circa la solvibilità o l’affidabilità creditizia del committente, l’azienda è autorizzata a pretendere il pagamento anticipato per le forniture in sospeso e a far valere tutti i diritti derivanti dal rapporto commerciale. L’obbligo di fornitura viene temporaneamente sospeso fino a quando il committente risulta moroso in un pagamento. L’azienda è autorizzata a pretendere gli interessi di mora come previsto dalla legge. L’azienda si riserva altresì il diritto di far valere un ulteriore danno di mora. Si esclude un diritto di ritenzione del committente o la compensazione da parte del committente con contropretese, salvo nel caso in cui la contropretesa sia incontestata o accertata a livello giuridico.

8. Reclami e responsabilità per vizi della merce
Il committente è tenuto a verificare che la merce fornita sia conforme all’entità della fornitura concordata per contratto e adatta al tipo di utilizzo previsto. Qualora tali controlli vengano omessi o non vengano effettuati su tutta la merce, oppure nel caso in cui i vizi riconoscibili, incluse divergenze di quantità o forniture errate, non vengano notificati immediatamente alla ricezione della merce, la stessa merce verrà considerata accettata in relazione a tali vizi. I vizi non riconoscibili vengono considerati accettati nella misura in cui non vengono segnalati tempestivamente, non appena rilevati, e comunque al più tardi entro 12 mesi dalla consegna della merce nel luogo di consegna stabilito. Eventuali danni di trasporto riconoscibili esternamente devono essere notificati immediatamente, all’arrivo della merce; i danni di trasporto non riconoscibili, entro 3 giorni dall’arrivo della merce. I danni di trasporto vanno notificati in primo luogo al trasportatore responsabile. I reclami devono essere presentati in ogni caso per iscritto fornendo i dati di ordinazione, il numero di fattura e il codice di spedizione, nonché il codice identificativo della merce contestata. L’azienda non è tenuta ad accettare, ritornare o provvedere al deposito di merce che venga rispedita indietro dal committente senza il previo consenso da parte della stessa azienda. In linea di massima non vengono fornite garanzie sulla qualità della merce, salvo il caso in cui espressamente concordate per iscritto. In particolare, non vanno intese come garanzie di qualità le informazioni riportate nei cataloghi e nei listini prezzi né altre informazioni trasmesse all’acquirente da parte dell’azienda. Dietro richiesta dell’azienda, la merce contestata o i componenti contestati dovranno essere rispediti a carico dell’azienda stessa per essere sottoposti alle dovute verifiche. Qualora la denuncia dei vizi dovesse risultare ingiustificata, spetta all’azienda un risarcimento danni adeguato. Le pretese del committente circa un eventuale vizio sono limitate al diritto ad un adempimento tardivo. Tale adempimento avviene a discrezione dell’azienda attraverso l’eliminazione del vizio o la fornitura di merce priva di vizi. In caso di eliminazione del vizio, l’azienda si impegna a sostenere tutte le spese necessarie allo scopo preposto, a condizione che queste non aumentino per il fatto che l’oggetto di fornitura sia stato trasferito in un luogo diverso dal luogo di adempimento. Si escludono ulteriori diritti, fatto salvo i diritti al risarcimento danni in misura limitata, conformemente a quanto previsto al punto 9. Qualora le condizioni di stoccaggio e le date di scadenza riportate sull’imballaggio o nella documentazione allegata non vengano rispettate, decade qualsiasi responsabilità da parte dell’azienda. Spetta al committente fornire prove adeguate circa il corretto stoccaggio e il rispetto delle date di scadenza. mI diritti del committente derivanti da vizi della merce cadono in prescrizione trascorsi 12 mesi dalla consegna della stessa presso il committente, a meno che l’azienda non abbia agito con deliberato proposito o in maniera dolosa. Il termine di prescrizione di un anno non è altresì applicabile qualora sia stata concessa una garanzia ai sensi dell’Art. 443 del Codice Civile tedesco o una garanzia per vizi, nel caso in cui il danno sia riconducibile a grave colpa di un rappresentante legale o dirigente, o qualora si tratti di un danno alle persone. Le clausole di cui sopra non pregiudicano le disposizioni di cui all’Art. 377 del Codice di Diritto Commerciale tedesco per i diritti di rivalsa del committente, qualora la merce venga rivenduta a un consumatore. Tali diritti di rivalsa, tuttavia, sussistono soltanto nella misura in cui il committente non abbia stipulato con l’acquirente (consumatore) accordi che esulino dai diritti di reclamo per vizi previsti dalla legge. Nel caso in cui il consumatore (acquirente finale) decida di far valere diritti di garanzia nei confronti del committente, questi è tenuto a darne immediata comunicazione all’azienda per iscritto, e comunque al più tardi entro cinque giorni dall’avvenuta conoscenza e prima del tacitamento dei suddetti diritti. L’azienda si riserva il diritto di tacitare da sé i suddetti diritti o di affidarne il tacitamento al produttore della merce. In caso di tacitamento dei diritti di garanzia da parte del committente, l’azienda è unicamente tenuta a versare un risarcimento a fronte degli oneri sostenuti dal committente per obbligo di legge. L’azienda potrà soddisfare i diritti di rivalsa del committente a propria discrezione, tramite pagamento della somma corrispondente o concessione di un accredito per il valore della merce. Qualora i diritti al risarcimento danni vengano fatti valere per mezzo della rivalsa, valgono le limitazioni di cui al punto 9.

9. Limitazione di responsabilità
La responsabilità dell’azienda è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave, nonché ai casi di colpa lieve qualora gli obblighi contrattuali essenziali vengano violati in maniera compromettente per lo scopo del contratto. Nel caso in cui l’azienda risponda di colpa lieve, la responsabilità è limitata ai danni tipici del contratto che siano ragionevolmente prevedibili. Tale clausola si applica anche in caso di lesione colposa grave da parte di semplice personale ausiliario (diverso dal rappresentante legale o dal dirigente). Nei casi di responsabilità per colpa lieve, la responsabilità dell’azienda si limita ad un massimo del valore triplicato della fornitura in questione; nel caso di danni patrimoniali, l’azienda risponde per un massimo del valore raddoppiato della fornitura in questione. I diritti al risarcimento danni cadono in prescrizione trascorsi due anni dal momento in cui il committente viene a conoscenza del danno, ovvero, indipendentemente dalla conoscenza, al più tardi dopo tre anni dal momento in cui si è verificato l’evento lesivo. Tale clausola non viene applicata qualora il diritto al risarcimento riguardi danni riconducibili a dolo. Le limitazioni di responsabilità di cui sopra valgono per tutti i diritti al risarcimento danni, indipendentemente dal motivo giuridico, inclusi i diritti derivanti da azione illecita. È fatta salva la responsabilità per lesioni colpose ai danni della vita, del fisico e della salute; questo vale anche per la responsabilità coattiva prevista dalla legge sulla responsabilità del prodotto. La cessione da parte del committente dell’oggetto di fornitura inalterato, modificato o unito ad altra merce, dispensa l’azienda nei rapporti interni dai diritti di responsabilità derivanti dal prodotto e rivendicabili da parte di terzi, a patto che l’errore da cui deriva la responsabilità sia imputabile allo stesso committente. L’azienda risponde inoltre, secondo le disposizioni di legge, per difetti taciuti intenzionalmente nonché per eventuali garanzie concesse sulla qualità. In tutti gli altri casi che non siano stati precedentemente menzionati, la responsabilità è esclusa. Le limitazioni di responsabilità si applicano altresì nel caso in cui le merci siano determinate soltanto nel genere. Le stesse limitazioni valgono in maniera analoga per le rivendicazioni nei confronti di dipendenti o incaricati.

10. Riserva di proprietà
L’azienda si riserva la proprietà delle merci fornite fino all’adempimento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale, compresi i crediti che possono formarsi in futuro anche sulla base di contratti conclusi contemporaneamente o in un secondo momento. Il committente cede sin da ora all’azienda, a titolo di garanzia, tutti i crediti e i diritti derivanti dalla cessione della merce con riserva di proprietà, per quanto concerne le forniture presenti e future, con tutti i diritti secondari in maniera proporzionale alla quota di proprietà. Nel caso in cui la merce con riserva di proprietà venga ceduta unitamente ad altre merci ad un prezzo complessivo, la cessione dei crediti avrà per oggetto soltanto il valore di conto (IVA inclusa) della merce con riserva di proprietà. Fintanto che il committente adempie regolarmente i propri obblighi derivanti dal rapporto commerciale con l’azienda, egli è autorizzato a disporre della merce con riserva di proprietà nel regolare andamento degli affari e a riscuotere i crediti ceduti alla stessa azienda. Il committente è autorizzato a cedere la merce a titolo di garanzia, costituirla in pegno o a cedere i crediti derivanti da essa soltanto previo consenso da parte dell’azienda. In caso di ritardo nei pagamenti o di dubbi fondati circa la solvibilità o l’affidabilità creditizia del committente, l’azienda è autorizzata a revocare la facoltà di disporre della merce e di riscuotere i crediti, ad occuparsi personalmente della riscossione dei crediti ceduti e a richiedere la restituzione della merce con riserva di proprietà senza previa risoluzione del contratto; lo stesso contratto si intende risolto soltanto nel momento in cui la risoluzione viene espressamente confermata per iscritto, senza bisogno di un periodo di preavviso. Qualora le disposizioni di legge vigenti nel paese del committente non ammettano la riserva di proprietà o la ammettano solo in maniera limitata, i diritti di cui sopra si limitano alla misura consentita dalla legge.

11. Ritorno e sostituzione
Fatto salvo il caso di ritorno della merce viziata di cui al punto 8 delle presenti Condizioni Generali di Contratto, il committente ha diritto alla sostituzione o al ritorno di merce priva di difetti a fronte di un riaccredito del prezzo di acquisto conformemente alle seguenti disposizioni:
Il ritorno o la sostituzione della merce può avvenire, in linea di massima, soltanto se il committente ha ricevuto in precedenza un codice di autorizzazione alla restituzione (RMA). Tale codice viene comunicato su richiesta scritta o telefonica da parte del committente; unitamente a tale richiesta, il committente è tenuto a comunicare il codice cliente, il codice dell’articolo da restituire, il numero della fattura e il motivo del ritorno della merce. Il codice di autorizzazione alla restituzione deve essere applicato in maniera ben visibile sull’imballaggio della merce rispedita. L’azienda si riserva il diritto di rifiutare e rinviare al committente, a spese del committente stesso, eventuali merci per le quali non esista un codice di autorizzazione alla restituzione o merci il cui codice non risulti applicato sull’imballaggio secondo le modalità di cui sopra. Le spedizioni di ritorno devono essere gestite secondo le direttive del consulente del servizio clienti e vengono effettuate, in linea di massima, a rischio e spese del committente. Un apposito modulo per la spedizione di ritorno viene messo a disposizione del committente. Inoltre un 10% di spese di recesso sull’importo fatturato sarà dovuto se la confezione originale è intatta e riutilizzabile. Se la confezione originale è danneggiata sarà addebitata una spesa di recesso del 15%. L’addebito minimo per spese di recesso è di 15 Euro a pezzo. Si esclude il ritorno o la sostituzione di merci danneggiate o usate o in qualsivoglia condizione il cui stato non sia come nuovo, oppure di merci non fornite direttamente dall’azienda; in questi casi la merce verrà rispedita al committente, a spese del committente stesso. Si esclude altresì il ritorno o la sostituzione di offerte speciali o prodotti di fine serie. I componenti elettrici già installati dal committente o da terzi non possono essere restituiti né in alcun modo rimborsati. I prodotti di serie accompagnati da un certificato originale del produttore dovranno essere restituiti unitamente a tale certificato; in caso contrario, non sarà possibile effettuare un accredito né sostituire la merce. Il committente inoltre non ha diritto ad alcun indennizzo per le ore di lavoro impiegate, in particolare per lavori di verniciatura. L’azienda si riserva il diritto di rifiutare il ritorno o la sostituzione della merce nel caso in cui il motivo addotto dal committente non corrisponda al vero. Qualora il committente ritenga che il ritorno o la sostituzione della merce siano stati rifiutati senza un motivo giustificato, egli ha diritto a contestare il rifiuto entro un termine di sessanta giorni; in caso contrario, si esclude qualsiasi diritto di ritorno o sostituzione.

12. Rifiuto delle forniture
Qualora il committente rifiuti il ritiro della merce da lui ordinata e regolarmente consegnata, l’azienda è autorizzata a pretendere il pagamento di una tassa per rimessa a magazzino pari al 15% del prezzo fatturato; inoltre, il committente dovrà farsi carico di tutte le spese di trasporto e imballaggio. Dopo due forniture rifiutate nell’arco di un anno solare, l’azienda si riserva il diritto di pretendere dal committente il pagamento anticipato della merce.

13. Diritti di marchio e altri diritti di tutela commerciale
I marchi tutelati per l’azienda o concessi in licenza alla stessa possono essere utilizzati esclusivamente previo esplicito consenso scritto e in relazione ai prodotti fabbricati dal committente. Qualora il committente decida di fornire disposizioni, indicazioni, documentazioni, progetti o disegni circa il modo in cui deve essere prodotto l’oggetto di fornitura, lo stesso committente dovrà garantire che da parte dell’azienda non vengano lesi diritti di terzi, quali brevetti, modelli di utilità o altri diritti di tutela o diritti d’autore. Il committente esonera l’azienda da qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi che possa essere fatta valere contro la stessa per lesioni di questo tipo.

14. Assicurazione
Il committente è tenuto a stipulare un’adeguata assicurazione per furto e incendio nonché un’assicurazione contro la responsabilità civile.

15. Luogo di adempimento
Luogo di adempimento per la fornitura e il pagamento è Grolsheim.

16. Foro competente e diritto applicabile
In assenza di un foro competente esclusivo, foro competente per tutte le controversie su questioni di diritto patrimoniale è Grolsheim; per le controversie derivanti dal rapporto contrattuale, è competente anche il foro generale del committente. L’applicazione della Convenzione sulla Vendita Internazionale di beni (CISG) è esplicitamente esclusa, verrà applicato esclusivamente il diritto contrattuale della Repubblica Federale di Germania.

17. Invalidità o nullità parziale
Qualora una o più clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita dovessero risultare inefficaci, resta invariata la validità delle clausole rimanenti. 

Avvertenze particolari:

I dati del committente vengono memorizzati ed elaborati secondo necessità, ai fini dell’adempimento degli obblighi contrattuali. Eventuali riferimenti del committente ai rapporti commerciali in atto con l’azienda per scopi promozionali necessitano di esplicita approvazione da parte dell’azienda stessa.

09/2014

Condizioni generali di vendita e fornitura di Custom Chrome Europe GmbH

1. Campo d’applicazione
Le presenti Condizioni generali di vendita e fornitura (di seguito “CGV”) vengono applicate, salvo accordi divergenti stipulati per iscritto, a tutte le forniture presenti e future ed escludono le Condizioni generali di contratto del committente. La validità delle presenti condizioni è limitata ai contratti di vendita, fornitura e altre prestazioni (di seguito “forniture”) stipulati dall’azienda ai sensi dell’Art. 310 par. 1 del Codice Civile tedesco con un’impresa operante in qualità di cliente (di seguito “committente”). Le Condizioni di contratto del committente non sono da considerarsi vincolanti per l’azienda, neppure in assenza di esplicita opposizione da parte della stessa.

2. Offerta, ordinazione e documentazione
Le offerte dell’azienda non sono impegnative. Le ordinazioni e gli accordi verbali sono da considerarsi vincolanti soltanto nella misura in cui vengono confermati per iscritto, per telex o mediante apposito modulo, oppure soddisfatti mediante spedizione della merce e della fattura. L’azienda si riserva tutti i diritti di proprietà e i diritti d’autore su tutte le offerte e ulteriori documentazioni; esse non dovranno essere riprodotte né rese accessibili a terzi senza esplicito consenso dell’azienda e dovranno essere restituite al termine dell’esecuzione del contratto o in caso di fallimento delle negoziazioni contrattuali. Per quanto riguarda i contrassegni utilizzati nella documentazione e altri diritti di tutela di terzi, l’azienda non si assume alcuna responsabilità, conformemente alle disposizioni riportate al punto 9 delle presenti CGV.

3. Computo, prezzi
Valgono i prezzi d’offerta dell’azienda. Fatto salvo il caso in cui siano stati concordati prezzi particolari, i prezzi addebitati sono quelli del listino prezzi valido al momento della spedizione, da intendersi al netto dell’IVA prevista per legge e delle spese di imballaggio e di spedizione.

4. Entità della fornitura, modalità di fornitura, spedizione e passaggio del rischio
La fornitura avviene in conformità alla descrizione della merce fornita dall’azienda o alle specifiche concordate. Eventuali proprietà delle merci attese dal committente sulla base di dichiarazioni pubbliche fornite dall’azienda o dai relativi dipendenti, in particolare per scopi pubblicitari o descrittivi di un prodotto, nonché sulla base di un uso commerciale sono da considerarsi concordate unicamente nella misura in cui vengono riportate in un’offerta o in una conferma d’ordine. Eventuali garanzie saranno ritenute vincolanti soltanto se espressamente indicate come tali in un’offerta o una conferma d’ordine, la quale dovrà inoltre includere in dettaglio gli obblighi derivanti dalla garanzia in questione. Gli obblighi contrattuali sono subordinati ad una fornitura corretta e puntuale da parte dei subfornitoriI termini di consegna non sono da ritenersi vincolanti, fatto salvo il caso in cui vengano espressamente indicati come tali per iscritto. I termini di consegna concordati si riferiscono all’arrivo della merce. L’azienda si riserva il diritto di consegne parziali. In tal caso, le fatture trasmesse devono essere saldate indipendentemente dal completamento della consegna. La scelta delle modalità e dei mezzi di spedizione spetta all’azienda. Per quanto possibile, l’azienda si impegna a tenere conto delle richieste del committente, il quale dovrà farsi carico degli eventuali costi aggiuntivi derivanti da tali richieste. In caso di superamento del termine di consegna per ragioni imputabili all’azienda, e trascorso senza esiti un periodo di proroga adeguato concesso per iscritto dal committente, questi ha diritto a rescindere il contratto. L’azienda garantisce inoltre un risarcimento danni per ritardo nella consegna secondo le disposizioni di cui al punto 9 delle presenti CGV. Tali diritti decadono qualora il committente accetti e ritiri la merce consegnata in ritardo. Il passaggio del rischio al committente ha luogo al più tardi con la spedizione della merce, ovvero con la consegna della stessa alla persona incaricata del trasporto. Tale clausola si applica anche alle consegne parziali e nel caso in cui sia l’azienda stessa, in via eccezionale, ad occuparsi della consegna. Se la spedizione della merce subisce un ritardo imputabile al committente, il rischio passa al committente a partire dal momento in cui gli viene comunicato che la merce è pronta per essere spedita.
Su richiesta, a nome e a carico del committente, l’azienda può stipulare un’assicurazione contro i danni derivanti dal trasporto.

5. Forza maggiore
Guasti imprevisti, superamenti dei termini di consegna o temporanee assenze dei subfornitori (inclusi i fornitori interni del Gruppo), carenze di materie prime o di energia, interruzioni del traffico stradale nonché scioperi, serrate, disposizioni delle autorità e altre cause di forza maggiore dispensano la parte coinvolta dall’obbligo di fornitura o di presa in consegna per tutta la durata dell’impedimento e in misura proporzionale al suo effetto, a patto che tale impedimento non sia imputabile alla parte in questione. Qualora la fornitura o presa in consegna venga ritardata di oltre 1 mese per cause di forza maggiore, ognuna delle parti ha diritto, fatto salvo i restanti diritti, a rescindere il contratto per la parte di ordinazione pregiudicata dall’impedimento.

6. Condizioni di pagamento
Se non diversamente concordato, le nostre fatture hanno scadenza immediata e vanno saldate alla data della fattura senza alcuna deduzione. L’azienda non riconosce riduzioni per spese bancarie, postali, ecc.. I pagamenti tramite cambiali sono accettati unicamente previo espresso accordo. Sconto di cambiali e spese bancarie sono a carico del committente. In caso di pagamento a mezzo assegno, il committente risponde di un eventuale smarrimento dello stesso nel corso della spedizione. In caso di pagamento con carta di credito, si accettano carte VISA e MASTERCARD. Per gli addebiti diretti, sulla base dei mandati SEPA trasmessi (mandato per addebito diretto di base/mandato per addebito diretto per le aziende), il termine per la pre-notifica (pre-notification) viene ridotto a 2 giorni lavorativi.

7. Ritardi nei pagamenti, compensazioni
In caso di un ritardo nel pagamento o di dubbi fondati circa la solvibilità o l’affidabilità creditizia del committente, l’azienda è autorizzata a pretendere il pagamento anticipato per le forniture in sospeso e a far valere tutti i diritti derivanti dal rapporto commerciale. L’obbligo di fornitura viene temporaneamente sospeso fino a quando il committente risulta moroso in un pagamento. L’azienda è autorizzata a pretendere gli interessi di mora come previsto dalla legge. L’azienda si riserva altresì il diritto di far valere un ulteriore danno di mora. Si esclude un diritto di ritenzione del committente o la compensazione da parte del committente con contropretese, salvo nel caso in cui la contropretesa sia incontestata o accertata a livello giuridico.

8. Reclami e responsabilità per vizi della merce
Il committente è tenuto a verificare che la merce fornita sia conforme all’entità della fornitura concordata per contratto e adatta al tipo di utilizzo previsto. Qualora tali controlli vengano omessi o non vengano effettuati su tutta la merce, oppure nel caso in cui i vizi riconoscibili, incluse divergenze di quantità o forniture errate, non vengano notificati immediatamente alla ricezione della merce, la stessa merce verrà considerata accettata in relazione a tali vizi. I vizi non riconoscibili vengono considerati accettati nella misura in cui non vengono segnalati tempestivamente, non appena rilevati, e comunque al più tardi entro 12 mesi dalla consegna della merce nel luogo di consegna stabilito. Eventuali danni di trasporto riconoscibili esternamente devono essere notificati immediatamente, all’arrivo della merce; i danni di trasporto non riconoscibili, entro 3 giorni dall’arrivo della merce. I danni di trasporto vanno notificati in primo luogo al trasportatore responsabile. I reclami devono essere presentati in ogni caso per iscritto fornendo i dati di ordinazione, il numero di fattura e il codice di spedizione, nonché il codice identificativo della merce contestata. L’azienda non è tenuta ad accettare, ritornare o provvedere al deposito di merce che venga rispedita indietro dal committente senza il previo consenso da parte della stessa azienda. In linea di massima non vengono fornite garanzie sulla qualità della merce, salvo il caso in cui espressamente concordate per iscritto. In particolare, non vanno intese come garanzie di qualità le informazioni riportate nei cataloghi e nei listini prezzi né altre informazioni trasmesse all’acquirente da parte dell’azienda. Dietro richiesta dell’azienda, la merce contestata o i componenti contestati dovranno essere rispediti a carico dell’azienda stessa per essere sottoposti alle dovute verifiche. Qualora la denuncia dei vizi dovesse risultare ingiustificata, spetta all’azienda un risarcimento danni adeguato. Le pretese del committente circa un eventuale vizio sono limitate al diritto ad un adempimento tardivo. Tale adempimento avviene a discrezione dell’azienda attraverso l’eliminazione del vizio o la fornitura di merce priva di vizi. In caso di eliminazione del vizio, l’azienda si impegna a sostenere tutte le spese necessarie allo scopo preposto, a condizione che queste non aumentino per il fatto che l’oggetto di fornitura sia stato trasferito in un luogo diverso dal luogo di adempimento. Si escludono ulteriori diritti, fatto salvo i diritti al risarcimento danni in misura limitata, conformemente a quanto previsto al punto 9. Qualora le condizioni di stoccaggio e le date di scadenza riportate sull’imballaggio o nella documentazione allegata non vengano rispettate, decade qualsiasi responsabilità da parte dell’azienda. Spetta al committente fornire prove adeguate circa il corretto stoccaggio e il rispetto delle date di scadenza. mI diritti del committente derivanti da vizi della merce cadono in prescrizione trascorsi 12 mesi dalla consegna della stessa presso il committente, a meno che l’azienda non abbia agito con deliberato proposito o in maniera dolosa. Il termine di prescrizione di un anno non è altresì applicabile qualora sia stata concessa una garanzia ai sensi dell’Art. 443 del Codice Civile tedesco o una garanzia per vizi, nel caso in cui il danno sia riconducibile a grave colpa di un rappresentante legale o dirigente, o qualora si tratti di un danno alle persone. Le clausole di cui sopra non pregiudicano le disposizioni di cui all’Art. 377 del Codice di Diritto Commerciale tedesco per i diritti di rivalsa del committente, qualora la merce venga rivenduta a un consumatore. Tali diritti di rivalsa, tuttavia, sussistono soltanto nella misura in cui il committente non abbia stipulato con l’acquirente (consumatore) accordi che esulino dai diritti di reclamo per vizi previsti dalla legge. Nel caso in cui il consumatore (acquirente finale) decida di far valere diritti di garanzia nei confronti del committente, questi è tenuto a darne immediata comunicazione all’azienda per iscritto, e comunque al più tardi entro cinque giorni dall’avvenuta conoscenza e prima del tacitamento dei suddetti diritti. L’azienda si riserva il diritto di tacitare da sé i suddetti diritti o di affidarne il tacitamento al produttore della merce. In caso di tacitamento dei diritti di garanzia da parte del committente, l’azienda è unicamente tenuta a versare un risarcimento a fronte degli oneri sostenuti dal committente per obbligo di legge. L’azienda potrà soddisfare i diritti di rivalsa del committente a propria discrezione, tramite pagamento della somma corrispondente o concessione di un accredito per il valore della merce. Qualora i diritti al risarcimento danni vengano fatti valere per mezzo della rivalsa, valgono le limitazioni di cui al punto 9.

9. Limitazione di responsabilità
La responsabilità dell’azienda è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave, nonché ai casi di colpa lieve qualora gli obblighi contrattuali essenziali vengano violati in maniera compromettente per lo scopo del contratto. Nel caso in cui l’azienda risponda di colpa lieve, la responsabilità è limitata ai danni tipici del contratto che siano ragionevolmente prevedibili. Tale clausola si applica anche in caso di lesione colposa grave da parte di semplice personale ausiliario (diverso dal rappresentante legale o dal dirigente). Nei casi di responsabilità per colpa lieve, la responsabilità dell’azienda si limita ad un massimo del valore triplicato della fornitura in questione; nel caso di danni patrimoniali, l’azienda risponde per un massimo del valore raddoppiato della fornitura in questione. I diritti al risarcimento danni cadono in prescrizione trascorsi due anni dal momento in cui il committente viene a conoscenza del danno, ovvero, indipendentemente dalla conoscenza, al più tardi dopo tre anni dal momento in cui si è verificato l’evento lesivo. Tale clausola non viene applicata qualora il diritto al risarcimento riguardi danni riconducibili a dolo. Le limitazioni di responsabilità di cui sopra valgono per tutti i diritti al risarcimento danni, indipendentemente dal motivo giuridico, inclusi i diritti derivanti da azione illecita. È fatta salva la responsabilità per lesioni colpose ai danni della vita, del fisico e della salute; questo vale anche per la responsabilità coattiva prevista dalla legge sulla responsabilità del prodotto. La cessione da parte del committente dell’oggetto di fornitura inalterato, modificato o unito ad altra merce, dispensa l’azienda nei rapporti interni dai diritti di responsabilità derivanti dal prodotto e rivendicabili da parte di terzi, a patto che l’errore da cui deriva la responsabilità sia imputabile allo stesso committente. L’azienda risponde inoltre, secondo le disposizioni di legge, per difetti taciuti intenzionalmente nonché per eventuali garanzie concesse sulla qualità. In tutti gli altri casi che non siano stati precedentemente menzionati, la responsabilità è esclusa. Le limitazioni di responsabilità si applicano altresì nel caso in cui le merci siano determinate soltanto nel genere. Le stesse limitazioni valgono in maniera analoga per le rivendicazioni nei confronti di dipendenti o incaricati.

10. Riserva di proprietà
L’azienda si riserva la proprietà delle merci fornite fino all’adempimento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale, compresi i crediti che possono formarsi in futuro anche sulla base di contratti conclusi contemporaneamente o in un secondo momento. Il committente cede sin da ora all’azienda, a titolo di garanzia, tutti i crediti e i diritti derivanti dalla cessione della merce con riserva di proprietà, per quanto concerne le forniture presenti e future, con tutti i diritti secondari in maniera proporzionale alla quota di proprietà. Nel caso in cui la merce con riserva di proprietà venga ceduta unitamente ad altre merci ad un prezzo complessivo, la cessione dei crediti avrà per oggetto soltanto il valore di conto (IVA inclusa) della merce con riserva di proprietà. Fintanto che il committente adempie regolarmente i propri obblighi derivanti dal rapporto commerciale con l’azienda, egli è autorizzato a disporre della merce con riserva di proprietà nel regolare andamento degli affari e a riscuotere i crediti ceduti alla stessa azienda. Il committente è autorizzato a cedere la merce a titolo di garanzia, costituirla in pegno o a cedere i crediti derivanti da essa soltanto previo consenso da parte dell’azienda. In caso di ritardo nei pagamenti o di dubbi fondati circa la solvibilità o l’affidabilità creditizia del committente, l’azienda è autorizzata a revocare la facoltà di disporre della merce e di riscuotere i crediti, ad occuparsi personalmente della riscossione dei crediti ceduti e a richiedere la restituzione della merce con riserva di proprietà senza previa risoluzione del contratto; lo stesso contratto si intende risolto soltanto nel momento in cui la risoluzione viene espressamente confermata per iscritto, senza bisogno di un periodo di preavviso. Qualora le disposizioni di legge vigenti nel paese del committente non ammettano la riserva di proprietà o la ammettano solo in maniera limitata, i diritti di cui sopra si limitano alla misura consentita dalla legge.

11. Ritorno e sostituzione
Fatto salvo il caso di ritorno della merce viziata di cui al punto 8 delle presenti Condizioni Generali di Contratto, il committente ha diritto alla sostituzione o al ritorno di merce priva di difetti a fronte di un riaccredito del prezzo di acquisto conformemente alle seguenti disposizioni:
Il ritorno o la sostituzione della merce può avvenire, in linea di massima, soltanto se il committente ha ricevuto in precedenza un codice di autorizzazione alla restituzione (RMA). Tale codice viene comunicato su richiesta scritta o telefonica da parte del committente; unitamente a tale richiesta, il committente è tenuto a comunicare il codice cliente, il codice dell’articolo da restituire, il numero della fattura e il motivo del ritorno della merce. Il codice di autorizzazione alla restituzione deve essere applicato in maniera ben visibile sull’imballaggio della merce rispedita. L’azienda si riserva il diritto di rifiutare e rinviare al committente, a spese del committente stesso, eventuali merci per le quali non esista un codice di autorizzazione alla restituzione o merci il cui codice non risulti applicato sull’imballaggio secondo le modalità di cui sopra. Le spedizioni di ritorno devono essere gestite secondo le direttive del consulente del servizio clienti e vengono effettuate, in linea di massima, a rischio e spese del committente. Un apposito modulo per la spedizione di ritorno viene messo a disposizione del committente. Inoltre un 10% di spese di recesso sull’importo fatturato sarà dovuto se la confezione originale è intatta e riutilizzabile. Se la confezione originale è danneggiata sarà addebitata una spesa di recesso del 15%. L’addebito minimo per spese di recesso è di 15 Euro a pezzo. Si esclude il ritorno o la sostituzione di merci danneggiate o usate o in qualsivoglia condizione il cui stato non sia come nuovo, oppure di merci non fornite direttamente dall’azienda; in questi casi la merce verrà rispedita al committente, a spese del committente stesso. Si esclude altresì il ritorno o la sostituzione di offerte speciali o prodotti di fine serie. I componenti elettrici già installati dal committente o da terzi non possono essere restituiti né in alcun modo rimborsati. I prodotti di serie accompagnati da un certificato originale del produttore dovranno essere restituiti unitamente a tale certificato; in caso contrario, non sarà possibile effettuare un accredito né sostituire la merce. Il committente inoltre non ha diritto ad alcun indennizzo per le ore di lavoro impiegate, in particolare per lavori di verniciatura. L’azienda si riserva il diritto di rifiutare il ritorno o la sostituzione della merce nel caso in cui il motivo addotto dal committente non corrisponda al vero. Qualora il committente ritenga che il ritorno o la sostituzione della merce siano stati rifiutati senza un motivo giustificato, egli ha diritto a contestare il rifiuto entro un termine di sessanta giorni; in caso contrario, si esclude qualsiasi diritto di ritorno o sostituzione.

12. Rifiuto delle forniture
Qualora il committente rifiuti il ritiro della merce da lui ordinata e regolarmente consegnata, l’azienda è autorizzata a pretendere il pagamento di una tassa per rimessa a magazzino pari al 15% del prezzo fatturato; inoltre, il committente dovrà farsi carico di tutte le spese di trasporto e imballaggio. Dopo due forniture rifiutate nell’arco di un anno solare, l’azienda si riserva il diritto di pretendere dal committente il pagamento anticipato della merce.

13. Diritti di marchio e altri diritti di tutela commerciale
I marchi tutelati per l’azienda o concessi in licenza alla stessa possono essere utilizzati esclusivamente previo esplicito consenso scritto e in relazione ai prodotti fabbricati dal committente. Qualora il committente decida di fornire disposizioni, indicazioni, documentazioni, progetti o disegni circa il modo in cui deve essere prodotto l’oggetto di fornitura, lo stesso committente dovrà garantire che da parte dell’azienda non vengano lesi diritti di terzi, quali brevetti, modelli di utilità o altri diritti di tutela o diritti d’autore. Il committente esonera l’azienda da qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi che possa essere fatta valere contro la stessa per lesioni di questo tipo.

14. Assicurazione
Il committente è tenuto a stipulare un’adeguata assicurazione per furto e incendio nonché un’assicurazione contro la responsabilità civile.

15. Luogo di adempimento
Luogo di adempimento per la fornitura e il pagamento è Grolsheim.

16. Foro competente e diritto applicabile
In assenza di un foro competente esclusivo, foro competente per tutte le controversie su questioni di diritto patrimoniale è Grolsheim; per le controversie derivanti dal rapporto contrattuale, è competente anche il foro generale del committente. L’applicazione della Convenzione sulla Vendita Internazionale di beni (CISG) è esplicitamente esclusa, verrà applicato esclusivamente il diritto contrattuale della Repubblica Federale di Germania.

17. Invalidità o nullità parziale
Qualora una o più clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita dovessero risultare inefficaci, resta invariata la validità delle clausole rimanenti. 

Avvertenze particolari:

I dati del committente vengono memorizzati ed elaborati secondo necessità, ai fini dell’adempimento degli obblighi contrattuali. Eventuali riferimenti del committente ai rapporti commerciali in atto con l’azienda per scopi promozionali necessitano di esplicita approvazione da parte dell’azienda stessa.

09/2014

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